La regola della separazione fisica dell'offerta
economica dall'offerta tecnica, nonch� dal resto della
documentazione amministrativa, costituisce un principio
di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato. Il
principio persegue lo scopo di garantire un ordinato
svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di
obiettivit� e di imparzialit� nella disamina dei
requisiti di partecipazione, dei relativi documenti
probatori e dei contenuti tecnici della prestazione
offerta, imponendo, al contempo, di compiere le
verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una
fase antecedente a quella in cui si conoscer�
l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St.,
sez. VI, n.1935/2001; Cons. Stato, sez. V, n. 196/2007;
T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP Del. n.
31/2009).
Risultano
improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del
Regolamento. In questo caso, la forma procedurale
garantisce trasparenza, imparzialit� e segretezza delle
offerte, in quanto assicura che la verifica dei
requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano
effettuate senza condizionamenti derivanti dalla
anticipata conoscenza della componente economica. Tra le
varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione
fisica predetto si annoverano, a titolo esemplificativo:
- la mancata separazione dei documenti all'interno del
plico in buste chiuse, come prescritto dal bando;
- la mancata apposizione sulle buste predette di idonea
dicitura, che consenta di distinguere il relativo
contenuto (anche quando viene adottato il criterio di
aggiudicazione del prezzo pi� basso);
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in
documenti che non sono contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica.