Bandi Tipo .it

schemi di bandi di gara

 

home

 

 

 

Contatti

 

<<

>>

2. Difetto di separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, nonch� dal resto della documentazione amministrativa, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato. Il principio persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di obiettivit� e di imparzialit� nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscer� l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. Stato, sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP Del. n. 31/2009).

Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento. In questo caso, la forma procedurale garantisce trasparenza, imparzialit� e segretezza delle offerte, in quanto assicura che la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione fisica predetto si annoverano, a titolo esemplificativo:

- la mancata separazione dei documenti all'interno del plico in buste chiuse, come prescritto dal bando;

- la mancata apposizione sulle buste predette di idonea dicitura, che consenta di distinguere il relativo contenuto (anche quando viene adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo pi� basso);

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti che non sono contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.