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5.1.1 Corrispondenza quote di partecipazione, quote di esecuzione e quote di qualificazione

La problematica della necessaria (pena l'esclusione dalla gara) o meno corrispondenza negli appalti di lavori, servizi o di forniture, tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un costituendo raggruppamento e le quote di esecuzione del lavoro/servizio/fornitura (e, quindi, le relative capacit� tecniche ed economico-finanziarie) necessita di alcune precisazioni, anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento (cfr. art. 92, comma 2 ed art. 96).

Per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, l'art. 37 del Codice, nel disciplinare le modalit� partecipative alle gare per l'aggiudicazione dei contratti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, prevede che (comma 3) �nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento�. Stabilisce, ancora, il comma 13 dello stesso art. 37 che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo �devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento�.

Da tali disposizioni e da quanto prescritto dal Regolamento (cfr. art. 92), consolidata giurisprudenza, con riguardo ai lavori pubblici, ha concluso che deve sussistere una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione (intese come quelle quote percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per accedere alla procedura di gara), quote di partecipazione (intese quali quote di partecipazione al raggruppamento, ovvero alla societ� costituenda) e quote di esecuzione dei lavori.

Tale principio di corrispondenza, che discende direttamente da norme imperative e prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria, comporta, quindi, l'obbligo di dichiarare gi� in sede di offerta le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori al fine di assicurare che la stazione appaltante possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle singole imprese in corrispondenza delle prestazioni che ciascuna deve eseguire e, al contempo, evitare partecipazioni fittizie di imprese effettuate al solo scopo di far conseguire l'aggiudicazione a soggetti privi delle necessarie qualificazioni. D'altra parte l'obbligo di indicare le suddette quote non si traduce in un onere eccessivamente gravoso, risolvendosi in una mera dichiarazione. Proprio in virt� della particolare valenza ad esso associata, inoltre, il principio di corrispondenza si impone ai concorrenti senza alcuna necessit� di espressa previsione del bando di gara: quest'ultimo deve intendersi in ogni caso conformemente integrato (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416).

Tuttavia, al fine di garantire la massima chiarezza della documentazione di gara, le stazioni appaltanti devono richiamare chiaramente nel bando di gara l'obbligo di indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento, indipendentemente dalla tipologia (orizzontale, verticale o misto) che deve poi corrispondere ai requisiti di qualificazione posseduti ed alla quota di esecuzione dei lavori.

In sintesi, dal combinato disposto dei commi 2 e 13 dell'art. 37 del Codice consegue che, all'atto della partecipazione, deve essere formulata l'indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento: l'indicazione delle quote di partecipazione - e, conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a tale incombente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non essendo sufficiente che ci� avvenga in una fase successiva (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 21 marzo 2012 n. 1597). Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverr� la verifica della sussistenza della qualificazione SOA.

Per quanto concerne i servizi e le forniture, l'art. 37, comma 4, del Codice prevede che debbano essere specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. E' dibattuto se detto obbligo valga soltanto per i raggruppamenti di tipo verticale oppure debba ritenersi esteso anche a quelli di tipo orizzontale.

Sulla questione si � espressa da ultimo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2012, che riferendosi all'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, ora trasfuso nell'articolo 37, comma 4 del Codice, ha statuito che detto obbligo � applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali ( e miste ndr), a pena di esclusione.

L'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneit� delle indicazioni ad assolvere alle finalit� di riscontro della seriet� e affidabilit� dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entit� delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.