La problematica della necessaria (pena l'esclusione
dalla gara) o meno corrispondenza negli appalti di
lavori, servizi o di forniture, tra le quote di
partecipazione delle singole imprese ad un costituendo
raggruppamento e le quote di esecuzione del
lavoro/servizio/fornitura (e, quindi, le relative
capacit� tecniche ed economico-finanziarie) necessita di
alcune precisazioni, anche alla luce di quanto previsto
dal Regolamento (cfr. art. 92, comma 2 ed art. 96).
Per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici,
l'art. 37 del Codice, nel disciplinare le modalit�
partecipative alle gare per l'aggiudicazione dei
contratti dei raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti, prevede che (comma 3) �nel caso
di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento�. Stabilisce, ancora, il comma 13 dello
stesso
art. 37 che i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo �devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento�.
Da tali disposizioni e da quanto prescritto dal
Regolamento (cfr. art. 92), consolidata giurisprudenza,
con riguardo ai lavori pubblici, ha concluso che deve
sussistere una corrispondenza sostanziale tra quote di
qualificazione (intese come quelle quote percentuali
minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere
per accedere alla procedura di gara), quote di
partecipazione (intese quali quote di partecipazione al
raggruppamento, ovvero alla societ� costituenda) e quote
di esecuzione dei lavori.
Tale principio di corrispondenza, che discende
direttamente da norme imperative e prescinde
dall'assoggettamento della gara alla disciplina
comunitaria, comporta, quindi, l'obbligo di dichiarare
gi� in sede di offerta le quote di partecipazione al
raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori al
fine di assicurare che la stazione appaltante possa
verificare il possesso dei requisiti di qualificazione
delle singole imprese in corrispondenza delle
prestazioni che ciascuna deve eseguire e, al contempo,
evitare partecipazioni fittizie di imprese effettuate al
solo scopo di far conseguire l'aggiudicazione a soggetti
privi delle necessarie qualificazioni. D'altra parte
l'obbligo di indicare le suddette quote non si traduce
in un onere eccessivamente gravoso, risolvendosi in una
mera dichiarazione. Proprio in virt� della particolare
valenza ad esso associata, inoltre, il principio di
corrispondenza si impone ai concorrenti senza alcuna
necessit� di espressa previsione del bando di gara:
quest'ultimo deve intendersi in ogni caso conformemente
integrato (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 8
febbraio 2008, n. 416).
Tuttavia, al fine di garantire la massima chiarezza
della documentazione di gara, le stazioni appaltanti
devono richiamare chiaramente nel bando di gara
l'obbligo di indicazione della quota di partecipazione
al raggruppamento, indipendentemente dalla tipologia
(orizzontale, verticale o misto) che deve poi
corrispondere ai requisiti di qualificazione posseduti
ed alla quota di esecuzione dei lavori.
In sintesi, dal combinato disposto dei commi 2 e 13
dell'art. 37 del Codice consegue che, all'atto della
partecipazione, deve essere formulata l'indicazione
delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali
poter desumere la quota parte dei lavori che saranno
eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una
perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di
effettiva partecipazione al raggruppamento:
l'indicazione delle quote di partecipazione - e,
conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un
requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a
tale incombente sin dalla presentazione della domanda di
partecipazione/offerta, non essendo sufficiente che ci�
avvenga in una fase successiva (cfr., ex multis, Cons.
St., sez. V, 21 marzo 2012 n. 1597). Sulla base delle
predette indicazioni preventive e formali, avverr� la
verifica della sussistenza della qualificazione SOA.
Per quanto concerne i servizi e le forniture, l'art. 37,
comma 4, del Codice prevede che debbano essere
specificate nell'offerta le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. E' dibattuto se detto
obbligo valga soltanto per i raggruppamenti di tipo
verticale oppure debba ritenersi esteso anche a quelli
di tipo orizzontale.
Sulla questione si � espressa da ultimo l'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2012, che
riferendosi all'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del
1995, ora trasfuso nell'articolo 37, comma 4 del Codice,
ha statuito che detto obbligo � applicabile
indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali
e verticali ( e miste ndr), a pena di esclusione.
L'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di
indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti
del servizio da cui sia evincibile il riparto di
esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di
indicazione, in termini percentuali, della quota di
riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le
singole imprese, tenendo conto della natura complessa o
semplice dei servizi oggetto della prestazione e della
sostanziale idoneit� delle indicazioni ad assolvere alle
finalit� di riscontro della seriet� e affidabilit�
dell'offerta ed a consentire l'individuazione
dell'oggetto e dell'entit� delle prestazioni che saranno
eseguite dalle singole imprese raggruppate.