Ai sensi dell'art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti
sono tenute a valutare la congruit� delle offerte
economiche presentate ed in particolare:
a) quando il criterio di aggiudicazione � quello del
prezzo pi� basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruit� delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unit� superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
b) quando il criterio di aggiudicazione � quello
dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, le stazioni
appaltanti valutano la congruit� delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara.
Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni
appaltanti possono valutare la congruit� di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (articolo 86, comma 3). I successivi
artt. 87 ed
88 disciplinano i criteri ed il procedimento
di verifica, in contraddittorio con l'offerente, delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara l'esclusione dell'offerta che, in
base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo
complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli
11 e
12 del Codice,
all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala.
La regola posta dall'art. 87, comma 1, del Codice -
secondo cui all'esclusione pu� provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio
con il concorrente - incontra l'eccezione
dell'esclusione automatica che pu� essere disposta nel
caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del
prezzo pi� basso e le offerte presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 86. La facolt� di
esclusione automatica non � esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse � inferiore a dieci e
valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per
i lavori, dall'art. 122, comma 9 (importo inferiore o
pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le
forniture, dall'art. 124, comma 8 (importo inferiore o
pari a 100.000 euro). Tuttavia, fino al 31 dicembre
2013, la facolt� di esclusione automatica � esercitabile
fino alla soglia comunitaria, come previsto dall'art.
253, comma 20-bis del Codice.