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8.4 Offerte anomale

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruit� delle offerte economiche presentate ed in particolare:

a) quando il criterio di aggiudicazione � quello del prezzo pi� basso, le stazioni appaltanti valutano la congruit� delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unit� superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) quando il criterio di aggiudicazione � quello dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruit� delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni appaltanti possono valutare la congruit� di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3). I successivi artt. 87 ed 88 disciplinano i criteri ed il procedimento di verifica, in contraddittorio con l'offerente, delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

La regola posta dall'art. 87, comma 1, del Codice - secondo cui all'esclusione pu� provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente - incontra l'eccezione dell'esclusione automatica che pu� essere disposta nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo pi� basso e le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. La facolt� di esclusione automatica non � esercitabile quando il numero delle offerte ammesse � inferiore a dieci e valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall'art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall'art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la facolt� di esclusione automatica � esercitabile fino alla soglia comunitaria, come previsto dall'art. 253, comma 20-bis del Codice.