La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti
dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle
domande non pu� essere imposta a pena di esclusione
(artt. 73, comma 4 e
74, comma 3). L'unica eccezione �
contemplata dall'art. 74, comma 3, per il caso in cui
l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi
unitari. Il comma 2-bis dello stesso
art. 74 specifica,
inoltre, che le stazioni appaltanti richiedono, di
norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva
dei requisiti di partecipazione di ordine generale e,
per i contratti relativi a servizi e forniture o per i
contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore
a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli
sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base
dei modelli standard definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso
dell'Autorit�.
Secondo
la pi� recente giurisprudenza, nell'ipotesi in cui la
stazione appaltante abbia predisposto moduli per
l'attestazione dei requisiti di partecipazione,
eventuali omissioni non potrebbero riverberarsi a danno
dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla
correttezza ed esaustivit� del modello predisposto
dall'amministrazione (Cons. St., sez. V, sentenza 22
maggio 2012 n. 2973).