5. Mezzi di comunicazione tra operatori economici e
stazioni appaltanti
Alcuni chiarimenti
sembrano opportuni con riguardo al profilo dei mezzi di
comunicazione tra operatori economici e stazioni
appaltanti, dal momento che spesso i bandi contengono,
al riguardo, prescrizioni imposte a pena di esclusione.
L'art. 77 del Codice stabilisce che tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti ed operatori economici possono
avvenire, �a scelta delle stazioni appaltanti�, mediante
i mezzi ivi menzionati, che devono essere comunemente
disponibili, nonch� individuati nel bando di gara o
nell'invito alla procedura.
La
libert� di scelta accordata alle stazioni appaltanti
deve, quindi, esercitarsi nel rispetto delle regole
poste dallo stesso
art. 77 e, pi� in generale, dei
principi di proporzionalit�, ragionevolezza e non
discriminazione.
La norma
deve, inoltre, essere coordinata con quanto disposto dal
comma 5-quinquies dell'art. 79 del Codice (inserito
dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs 20 marzo 2010,
n. 53) secondo cui �il bando o l'avviso con cui si
indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando
fissano l'obbligo del candidato o concorrente di
indicare, all'atto di presentazione della candidatura o
dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni;
il bando o l'avviso possono altres� obbligare il
candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle
comunicazioni�.
Al
riguardo, si osserva che, mentre il domicilio pu�
considerarsi un elemento essenziale per identificare il
concorrente e, quindi, per accertare la provenienza
dell'offerta (per cui si ritiene possibile prevederne
l'indicazione nel plico contenente la domanda di
partecipazione a pena di esclusione), la stessa valenza
non pu� essere attribuita al numero di fax ed
all'indirizzo di posta elettronica, che rilevano,
invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni; di
conseguenza, la mancata indicazione degli stessi
comporta solo l'esonero della responsabilit� della p.a.
per le comunicazioni non effettuate o non correttamente
pervenute (in tal senso AVCP parere n. 23 del 9 febbraio
2011).
E' quindi
ammissibile la richiesta del fax o dell'indirizzo di
posta elettronica ai fini delle comunicazioni, , anche
cumulativamente, con l'avvertimento che, in caso mancata
indicazione, l'amministrazione non sar� responsabile per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. |