Bandi Tipo .it

schemi di bandi di gara

 

home

 

 

 

Contatti

 

<<

5. Mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti

Alcuni chiarimenti sembrano opportuni con riguardo al profilo dei mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti, dal momento che spesso i bandi contengono, al riguardo, prescrizioni imposte a pena di esclusione.

L'art. 77 del Codice stabilisce che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti ed operatori economici possono avvenire, �a scelta delle stazioni appaltanti�, mediante i mezzi ivi menzionati, che devono essere comunemente disponibili, nonch� individuati nel bando di gara o nell'invito alla procedura.

La libert� di scelta accordata alle stazioni appaltanti deve, quindi, esercitarsi nel rispetto delle regole poste dallo stesso art. 77 e, pi� in generale, dei principi di proporzionalit�, ragionevolezza e non discriminazione.

La norma deve, inoltre, essere coordinata con quanto disposto dal comma 5-quinquies dell'art. 79 del Codice (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs 20 marzo 2010, n. 53) secondo cui �il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altres� obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni�.

Al riguardo, si osserva che, mentre il domicilio pu� considerarsi un elemento essenziale per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta (per cui si ritiene possibile prevederne l'indicazione nel plico contenente la domanda di partecipazione a pena di esclusione), la stessa valenza non pu� essere attribuita al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni; di conseguenza, la mancata indicazione degli stessi comporta solo l'esonero della responsabilit� della p.a. per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (in tal senso AVCP parere n. 23 del 9 febbraio 2011).

E' quindi ammissibile la richiesta del fax o dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, , anche cumulativamente, con l'avvertimento che, in caso mancata indicazione, l'amministrazione non sar� responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.