L'art. 106 � riferito unicamente agli appalti di lavori
e non vi � una norma analoga per i servizi e per le
forniture.
Tuttavia,
anche in detti settori, vi sono dei casi in cui
difficilmente un operatore economico pu� formulare
un'offerta attendibile senza aver preso visione dei
luoghi: in tali ipotesi, pu� ritenersi che il
sopralluogo costituisca un elemento essenziale
dell'offerta, poich� indispensabile per la formulazione
della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno
2011). Una simile circostanza, tuttavia, deve risultare
espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione
di gara.
In
particolare, la stazione appaltante pu� prescrivere il
sopralluogo necessario a pena di esclusione nelle
ipotesi in cui l'oggetto del contratto abbia una stretta
e diretta relazione con gli organismi edilizi - come, ad
esempio, avviene per il global service - ovvero qualora
la prestazione debba essere eseguita in ambienti
specifici e particolari (si pensi al caso di forniture
biomedicali da installare in ambienti ospedalieri).
Le
stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad
indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il
sopralluogo � obbligatorio o facoltativo, nonch� quali
soggetti devono effettuarlo, consentendo alle imprese -
per favorire la partecipazione alle gare e limitare le
spese connesse - di delegare detto adempimento a
soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore
tecnico, purch� dipendenti del concorrente. Inoltre, �
da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo
soggetto da parte di pi� imprese, purch� appartenenti al
medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Vale,
altres�, quanto osservato per gli appalti di lavori a
proposito del certificato di avvenuto sopralluogo.