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6. Mancata effettuazione del sopralluogo

 

6.2 Servizi e forniture

L'art. 106 � riferito unicamente agli appalti di lavori e non vi � una norma analoga per i servizi e per le forniture.

Tuttavia, anche in detti settori, vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico pu� formulare un'offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi: in tali ipotesi, pu� ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poich� indispensabile per la formulazione della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, tuttavia, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara.

In particolare, la stazione appaltante pu� prescrivere il sopralluogo necessario a pena di esclusione nelle ipotesi in cui l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi - come, ad esempio, avviene per il global service - ovvero qualora la prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari (si pensi al caso di forniture biomedicali da installare in ambienti ospedalieri).

Le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il sopralluogo � obbligatorio o facoltativo, nonch� quali soggetti devono effettuarlo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purch� dipendenti del concorrente. Inoltre, � da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di pi� imprese, purch� appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Vale, altres�, quanto osservato per gli appalti di lavori a proposito del certificato di avvenuto sopralluogo.