E' da ritenersi che la mancata effettuazione del
sopralluogo negli appalti di lavori determini, nello
stesso tempo, una violazione di una prescrizione del
Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale
dell'offerta.
In base all'art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti,
l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti
e delle concessioni di lavori pubblici �� accompagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano
di avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilit� di
accesso, di aver verificato le capacit� e le
disponibilit�, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonch� di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altres� l'attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilit� della mano
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonch�
della disponibilit� di attrezzature adeguate all'entit�
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto�.
Inoltre, per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici relativi alle infrastrutture strategiche,
l'allegato XXI del Codice, all'art. 36, comma 4,
stabilisce che l'offerta da presentare � accompagnata
�dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilit� di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonch� di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altres� l'attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilit� della mano
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonch�
della disponibilit� di attrezzature adeguate all'entit�
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto�.
L'art. 106, comma 2, citato - diversamente da quanto
disposto dall'art. 119 del Regolamento in tema di
formalit� da osservarsi in caso di aggiudicazione al
prezzo pi� basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari - non prescrive espressamente l'esclusione in
caso di mancata effettuazione del sopralluogo: si
tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere
necessariamente eseguito in una fase antecedente alla
presentazione dell'offerta, proprio perch� volto ad
assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle
condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini,
la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non
pu� che determinare l'esclusione del concorrente.
Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare
chiaramente quali soggetti debbano effettuare il
sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la
partecipazione alle gare e limitare le spese connesse -
di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal
rappresentante legale o direttore tecnico, purch�
dipendenti del concorrente. Inoltre, � da ritenersi
consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da
parte di pi� imprese, purch� appartenenti al medesimo
raggruppamento, anche se non costituito.
Diversa dall'ipotesi di mancata effettuazione del
sopralluogo � quella della mancata allegazione della
dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Regolamento,
nel caso in cui il concorrente abbia, comunque,
materialmente provveduto ad effettuare detto
adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione
un documento rilasciato dalla medesima stazione
appaltante, nel caso di mancata produzione all'interno
della documentazione amministrativa, la sanzione
dell'esclusione si rivela sproporzionata, potendo
l'amministrazione procedente facilmente verificare
l'avvenuta effettuazione del sopralluogo, purch� la
copia del relativo certificato conservato presso la
stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta
dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.