Bandi Tipo .it

schemi di bandi di gara

 

home

 

 

 

Contatti

 

<<

>>

6. Mancata effettuazione del sopralluogo

 

6.1 Lavori

E' da ritenersi che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori determini, nello stesso tempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta.

In base all'art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici �� accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilit� di accesso, di aver verificato le capacit� e le disponibilit�, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonch� di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altres� l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilit� della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonch� della disponibilit� di attrezzature adeguate all'entit� e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto�.

Inoltre, per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l'allegato XXI del Codice, all'art. 36, comma 4, stabilisce che l'offerta da presentare � accompagnata �dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilit� di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonch� di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altres� l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilit� della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonch� della disponibilit� di attrezzature adeguate all'entit� e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto�.

L'art. 106, comma 2, citato - diversamente da quanto disposto dall'art. 119 del Regolamento in tema di formalit� da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo pi� basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l'esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo: si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, proprio perch� volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non pu� che determinare l'esclusione del concorrente.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purch� dipendenti del concorrente. Inoltre, � da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di pi� imprese, purch� appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito.

Diversa dall'ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo � quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all'interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell'esclusione si rivela sproporzionata, potendo l'amministrazione procedente facilmente verificare l'avvenuta effettuazione del sopralluogo, purch� la copia del relativo certificato conservato presso la stazione appaltante sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.