I requisiti speciali - e, cio�, le caratteristiche di
professionalit� necessarie per contrarre con la pubblica
amministrazione - costituiscono presupposti di natura
sostanziale per la partecipazione alla gara e per
l'esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell'art. 2
del Codice. Di conseguenza, il difetto dei requisiti
speciali di partecipazione, indicati nel bando di gara,
si traduce, necessariamente, nell'esclusione dalla
procedura di gara.
Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro
normativo, possono individuare requisiti speciali di
partecipazione, fatto salvo quanto precisato oltre in
relazione agli appalti di lavori pubblici, purch� essi
siano giustificati da specifiche esigenze imposte dal
peculiare oggetto del contratto e siano proporzionati al
valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non
devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali,
sproporzionati, illogici ovvero lesivi della
concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa; nel settore dei lavori pubblici (art. 40 del
Codice ed articolo 60 del Regolamento), la attestazione
SOA � condizione necessaria e sufficiente per
partecipare alle gare ed eseguire i contratti di importo
superiore a 150.000 Euro (per i contratti di lavori il
cui importo � pari
0 inferiore a 150.000 Euro si applicano le disposizioni
di cui all'art. 90 del Regolamento, mentre ai sensi
dell'articolo 61, comma 6 del Regolamento per gli
appalti di importo a base di gara superiore a euro
20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato,
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti
mediante attivit� diretta ed indiretta, non inferiore a
2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito �
comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79,
commi 3 e 4 del Regolamento, ed � soggetto a verifica da
parte delle stazioni appaltanti).
1 requisiti speciali devono essere posseduti al momento
della presentazione dell'offerta o della domanda di
partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei
requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il
candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in
conformit� alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte
salve le prescrizioni che impongono la produzione, in
fase di partecipazione, di documentazione non
autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o
l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 1-bis).
A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune
disposizioni del Codice e del Regolamento che
prescrivono requisiti speciali di partecipazione:
1)
Art. 15 del Codice, relativo alla qualificazione nei
contratti misti.
2)
Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneit�
professionale. Si applica la disposizione dell'art. 38,
comma 3 che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi
alle cause di esclusione, all'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000.
3) Combinato disposto dell'art. 40, comma 1, del Codice
e art. 60, comma 2 e 6, del Regolamento, che impongono
la qualificazione per chiunque esegua lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro. Costituisce, pertanto,
causa di esclusione il mancato possesso della
attestazione, rilasciata da societ� di attestazione
(SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento,
regolarmente autorizzata, in corso di validit�, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere. Secondo il consolidato
orientamento dell'Autorit� (cfr., ex multis, parere del
6 ottobre 2011, n. 179), il requisito della
qualificazione deve sussistere al momento della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte,
permanere per tutta la durata del procedimento di gara
e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta
l'esecuzione del contratto.
4) Articolo 90 del Regolamento: Per gli appalti di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro la stazione appaltante deve prevedere nel bando di
gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo
indicati dall'articolo 90, comma 1 e 3 del Regolamento.
Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione
SOA adeguata ai lavori indicati nel bando di gara, la
stessa � sufficiente a comprovare il possesso dei
requisiti. I requisiti sono documentati mediante
dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione
appaltante secondo quanto previsto dagli articoli
38 e
48 del Codice.
5)
Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di
capacit� economica e finanziaria dei fornitori e dei
prestatori di servizi prescritti per la partecipazione
alla gara.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono
essere posseduti dal concorrente; il possesso dei
requisiti � dimostrato mediante la presentazione di
dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze
bancarie che, per espressa previsione del citato
art. 41, devono essere presentate gi� in sede di offerta e
non sono autocertificabili. In ogni caso, se il
concorrente non � in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio
dell'attivit� da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, pu� provare la propria capacit�
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
� necessario che le stazioni appaltanti indichino in
modo chiaro nei documenti di gara il periodo di
riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti
di capacit� finanziaria.
6)
Art. 42 del Codice, che indica le modalit� per
attestare il possesso dei requisiti tecnici e
professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di
servizi, a seconda della natura, della quantit� o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei
servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel
bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti
e requisiti devono essere presentati o dimostrati,
nonch� i valori minimi degli stessi ed i relativi
periodi di riferimento L'elenco contenuto nella norma in
esame, a differenza di quello contenuto nell'art. 41,
deve essere considerato tassativo, pena non solo la
violazione del principio di parit� di trattamento, ma
anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione
comunitaria
(cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in
senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).
7)
Art. 53, comma 3, del Codice, secondo cui, quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli
operatori economici devono possedere i requisiti
prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati
per la progettazione. Il bando indica i requisiti
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto
dall'art. 92, comma 6 del Regolamento in relazione in
rapporto all'ammontare delle spese di progettazione.
8) Articoli 266 e 267 del Regolamento, relativamente ai
requisiti per la partecipazione alle gare di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria;
9)
Art. 153 del Codice, relativo ai requisiti del
promotore e dei concessionari.
10)
Art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di
opere pubbliche o di pubblica utilit�: il bando deve
stabilire i requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione,
le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonch� i
parametri di valutazione tecnica ed economico-
finanziaria dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa.
Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del
d.lgs. 1� settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante
che dispone, se del caso avvalendosi delle capacit� di
altri soggetti, anche in associazione temporanea con un
soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire
l'appalto.
11)
Artt. 186 -
191 del Codice, relativi ai requisiti di
qualificazione dei contraenti generali.
12)
Parte III, Capo III, Sezione V del Codice,
riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e
qualificazione nei cd. "settori speciali".
13) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti
cui pu� essere affidata l'attivit� esterna di verifica
della progettazione e requisiti di partecipazione alle
relative gare (si veda, anche, l'art. 29 dell'Allegato XXI del Codice. Il soggetto che intende concorrere alla
gara non deve partecipare o aver partecipato
direttamente o indirettamente n� alla gara per
l'affidamento della progettazione n� alla redazione
della stessa in qualsiasi suo livello; il mancato
rispetto di tale divieto comporta l'esclusione per
cinque anni dalle attivit� di verifica e la
comunicazione, da parte del responsabile del
procedimento, agli organi di accreditamento.
14) Art. 285 del Regolamento, laddove introduce
requisiti specifici per i soggetti che svolgono il
servizio sostitutivo di mensa mediante l'emissione di
buoni pasto.
15) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i
requisiti del concessionario e del proponente.