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2.2 Requisiti speciali di partecipazione

I requisiti speciali - e, cio�, le caratteristiche di professionalit� necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell'art. 2 del Codice. Di conseguenza, il difetto dei requisiti speciali di partecipazione, indicati nel bando di gara, si traduce, necessariamente, nell'esclusione dalla procedura di gara.

Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, possono individuare requisiti speciali di partecipazione, fatto salvo quanto precisato oltre in relazione agli appalti di lavori pubblici, purch� essi siano giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto del contratto e siano proporzionati al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; nel settore dei lavori pubblici (art. 40 del Codice ed articolo 60 del Regolamento), la attestazione SOA � condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare ed eseguire i contratti di importo superiore a 150.000 Euro (per i contratti di lavori il cui importo � pari

0 inferiore a 150.000 Euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento, mentre ai sensi dell'articolo 61, comma 6 del Regolamento per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivit� diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito � comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del Regolamento, ed � soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti).

1 requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformit� alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 1-bis).

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune disposizioni del Codice e del Regolamento che prescrivono requisiti speciali di partecipazione:

1) Art. 15 del Codice, relativo alla qualificazione nei contratti misti.

2) Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneit� professionale. Si applica la disposizione dell'art. 38, comma 3 che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

3) Combinato disposto dell'art. 40, comma 1, del Codice e art. 60, comma 2 e 6, del Regolamento, che impongono la qualificazione per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato possesso della attestazione, rilasciata da societ� di attestazione (SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validit�, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Secondo il consolidato orientamento dell'Autorit� (cfr., ex multis, parere del 6 ottobre 2011, n. 179), il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta l'esecuzione del contratto.

4) Articolo 90 del Regolamento: Per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall'articolo 90, comma 1 e 3 del Regolamento. Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA adeguata ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa � sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti. I requisiti sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 48 del Codice.

5) Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di capacit� economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi prescritti per la partecipazione alla gara.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dal concorrente; il possesso dei requisiti � dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41, devono essere presentate gi� in sede di offerta e non sono autocertificabili. In ogni caso, se il concorrente non � in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivit� da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, pu� provare la propria capacit� economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. � necessario che le stazioni appaltanti indichino in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacit� finanziaria.

6) Art. 42 del Codice, che indica le modalit� per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantit� o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, nonch� i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento L'elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello contenuto nell'art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parit� di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria

(cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).

7) Art. 53, comma 3, del Codice, secondo cui, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 6 del Regolamento in relazione in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione.

8) Articoli 266 e 267 del Regolamento, relativamente ai requisiti per la partecipazione alle gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

9) Art. 153 del Codice, relativo ai requisiti del promotore e dei concessionari.

10) Art. 160-bis relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilit�: il bando deve stabilire i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonch� i parametri di valutazione tecnica ed economico- finanziaria dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del d.lgs. 1� settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacit� di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto.

11) Artt. 186 - 191 del Codice, relativi ai requisiti di qualificazione dei contraenti generali.

12) Parte III, Capo III, Sezione V del Codice, riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione nei cd. "settori speciali".

13) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti cui pu� essere affidata l'attivit� esterna di verifica della progettazione e requisiti di partecipazione alle relative gare (si veda, anche, l'art. 29 dell'Allegato XXI del Codice. Il soggetto che intende concorrere alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente n� alla gara per l'affidamento della progettazione n� alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivit� di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli organi di accreditamento.

14) Art. 285 del Regolamento, laddove introduce requisiti specifici per i soggetti che svolgono il servizio sostitutivo di mensa mediante l'emissione di buoni pasto.

15) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i requisiti del concessionario e del proponente.