2. Requisiti di
partecipazione
2.1 Requisiti soggettivi
Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, a
prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di
gara (cfr., ex multis,Cons. St., sez. III sentenza n.
2547 del 4 maggio 2012).
Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono
tutti gli affidamenti, qualunque ne sia la tipologia e
l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto
e dalla procedura di scelta adottata (si vedano, al
riguardo, le determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e
n. 1 del 16 maggio 2012). I requisiti soggettivi devono
essere posseduti dall'operatore economico partecipante
alla gara al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte (o della domanda di
partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono
perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di
affidamento fino alla stipula del contratto. Sono,
altres�, esclusi i concorrenti per i quali sussistano
ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla
gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni
caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici, quali ad esempio:
1) soggetti a cui � stata comminata l'esclusione dalle
gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio
1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero");
2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di
emersione ai sensi dell'art.l-bis, comma 14, della l. 18
ottobre 2001, n. 383;
3) soggetti cui � stata comminata l'esclusione dalle
gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi
dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice
delle pari opportunit� tra uomo e donna");
4) soggetti cui � stata comminata l'esclusione dalle
gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20
maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libert� e
dignit� dei lavoratori, della libert� sindacale e
dell'attivit� sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento").
A norma del comma 2 dell'art. 38, il candidato o il
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformit� alle previsioni
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In proposito, deve ritenersi che, oltre all'ipotesi di
falsit�, l'omissione delle dichiarazioni da rendersi ai
sensi dell'art. 38 costituisca, di per s�, motivo di
esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica anche in
assenza di una espressa previsione del bando di gara (ex multis, parere AVCP 16 maggio 2012, n. 74): l'esigenza
di ordinato svolgimento della gara e di opportuna
trasparenza richiedono, infatti, di anticipare al
momento della presentazione dell'offerta la
dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti
(Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1371).Tali
dichiarazioni, pertanto, non possono essere prodotte ex
post, qualora mancanti (cfr., da ultimo, Cons. St, n.
1471 del 16 marzo 2012). In particolare, sono da
ritenersi obbligatorie la dichiarazione prevista dal
comma 2 relativamente alla lettera m-quater).
Al fine di evitare possibili errori, appare necessario
che le stazioni appaltanti nei bandi di gara non si
limitino a richiedere agli operatori economici
partecipanti di dichiarare, in autocertificazione,
l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralit�
professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di cui alla lett. c)
dell'articolo 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano
nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa
al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito
alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza
di sentenze di condanna, ovvero, se presenti,
l'elencazione di tali precedenti penali. Va rammentato
che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002,
n.313, il concorrente pu� effettuare una visura, presso
l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite,
comprese quelle di cui non � fatta menzione nei
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31
dello stesso d.P.R. 313/02.
Si precisa infine che, come rilevato nella
determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare
la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative
previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli
amministratori con poteri di rappresentanza ed il
direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella
sostanza, svolgano o meno tale attivit�, essendo
irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle
deleghe tra gli appartenenti al management societario.
Di contro, il procuratore ad negotium �, in generale,
escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a
meno che non sia titolare di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura. |