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2. Requisiti di partecipazione

2.1 Requisiti soggettivi

Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara (cfr., ex multis,Cons. St., sez. III sentenza n. 2547 del 4 maggio 2012).

Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono tutti gli affidamenti, qualunque ne sia la tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta adottata (si vedano, al riguardo, le determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012). I requisiti soggettivi devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Sono, altres�, esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio:

1) soggetti a cui � stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.l-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383;

3) soggetti cui � stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunit� tra uomo e donna");

4) soggetti cui � stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libert� e dignit� dei lavoratori, della libert� sindacale e dell'attivit� sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

A norma del comma 2 dell'art. 38, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformit� alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In proposito, deve ritenersi che, oltre all'ipotesi di falsit�, l'omissione delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 costituisca, di per s�, motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (ex multis, parere AVCP 16 maggio 2012, n. 74): l'esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono, infatti, di anticipare al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti (Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1371).Tali dichiarazioni, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora mancanti (cfr., da ultimo, Cons. St, n. 1471 del 16 marzo 2012). In particolare, sono da ritenersi obbligatorie la dichiarazione prevista dal comma 2 relativamente alla lettera m-quater).

Al fine di evitare possibili errori, appare necessario che le stazioni appaltanti nei bandi di gara non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralit� professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell'articolo 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali. Va rammentato che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il concorrente pu� effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non � fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02.

Si precisa infine che, come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attivit�, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium �, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.