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8.2 Soglia di "sbarramento"

Come gi� pi� volte rammentato dall'Autorit� (cfr., da ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art. 83, comma 2) prevede la possibilit� di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di utilizzo dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. La stazione appaltante pu�, quindi, stabilire, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio - soglia minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si proceder� alla valutazione degli altri elementi dell'offerta, con conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub criteri � necessario procedere alla cd riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento al criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Tale operazione � indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Il principio opera indipendentemente dalla previsione nel bando di gara.