8.2 Soglia di "sbarramento"
Come gi� pi� volte rammentato dall'Autorit� (cfr., da
ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art.
83, comma 2) prevede la possibilit� di fissare una
soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i
concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in
relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di
utilizzo dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. La
stazione appaltante pu�, quindi, stabilire, nei
documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad
alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente
importanti, debbano conseguire un punteggio - soglia
minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora
tale soglia non venga raggiunta, non si proceder� alla
valutazione degli altri elementi dell'offerta, con
conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come
specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso
in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub
criteri � necessario procedere alla cd riparametrazione
dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti con
riferimento al criterio di partenza, al fine di
garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti
nel bando di gara. Tale operazione � indispensabile nel
caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per
evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al
principio di massima partecipazione. Il principio opera
indipendentemente dalla previsione nel bando di gara. |