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8. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte

 

8.1 Varianti in sede di offerta

Un aspetto rilevante da considerare, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, riguarda l'eventuale ammissione di varianti in sede di offerta, giacch� detta possibilit� incontra i limiti stabiliti dal Codice, cos� come interpretati dalla giurisprudenza prevalente. La relativa disciplina � contenuta nell'art. 76 del Codice e riguarda indifferentemente lavori, servizi e forniture. Alla luce del comma 1 del citato art. 76, la possibilit� di presentare varianti in sede di gara � circoscritta al caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa e, soltanto, se, ai sensi del comma 2, la stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis, abbia precisato che le varianti sono ammesse, nonch�, in base al successivo comma 3, specificato quali requisiti minimi esse devono rispettare e con quali modalit� esse devono essere presentate. Va poi ricordato che, come prescritto dal comma 4, le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti previsti nella lex specialis e che, ai sensi del comma 5, nel caso di gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazioni di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, il contratto si trasformerebbe da appalto di servizi ad appalto di forniture oppure da appalto di forniture ad appalto di servizi. Tali prescrizioni riproducono la disciplina contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/18/CE.

In merito, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida che � opportuno richiamare (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1019; sez. V 11 luglio 2008 n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; sez. IV, 2 aprile 1997, n. 309):

a) le varianti possono riguardare le modalit� esecutive dell'opera o del servizio, purch� non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante;

b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base;

c) l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali;

d) l'offerente deve fornire la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della stazione appaltante sottese alla prescrizione variata;

e) la lex specialis deve specificare i criteri motivazionali in base ai quali vanno espresse la valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le varianti ai fini della determinazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa;

f) la commissione giudicatrice ha un ampio margine di discrezionalit� nell'ambito della determinazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa.

Il tema delle varianti in sede di offerta porrebbe, secondo alcuni interpreti, l'ulteriore problema dell'individuazione del discrimen tra variante al progetto posto a base di gara e proposta migliorativa del progetto posto a base di gara: la prima, sarebbe ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara, mentre la seconda sarebbe sempre ammessa. Alla luce della normativa e dei criteri guida di cui alla giurisprudenza citata (in particolare, Cons. St., V, 16 maggio 2008, n. 3481), una simile distinzione non pare avere effetti in concreto, in quanto la lex specialis deve specificare non solo se la variante � o non � ammessa, ma anche quali sono i limiti entro i quali, se ammessa nel bando di gara, essa deve essere offerta. Detti limiti, possono essere stabiliti in positivo o in negativo, nel senso che � ammissibile sia indicare quale migliorie sono possibili - perch� d'interesse della stazione appaltante - sia stabilire quali migliorie non possono essere proposte - in quanto non di interesse della stazione appaltante (cfr. determinazione n. 5 del 2011 e pareri sulla normativa del 13 marzo 2012 - REG 25/2011).