Un aspetto rilevante da considerare, in caso di utilizzo 
						del criterio dell'offerta economicamente pi� 
						vantaggiosa, riguarda l'eventuale ammissione di varianti 
						in sede di offerta, giacch� detta possibilit� incontra i 
						limiti stabiliti dal Codice, cos� come interpretati 
						dalla giurisprudenza prevalente. La relativa disciplina 
						� contenuta nell'art. 76 del Codice e riguarda 
						indifferentemente lavori, servizi e forniture. Alla luce 
						del comma 1 del citato
						art. 76, la possibilit� di 
						presentare varianti in sede di gara � circoscritta al 
						caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello 
						dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa e, soltanto, 
						se, ai sensi del comma 2, la stazione appaltante, in 
						sede di redazione della lex specialis, abbia precisato 
						che le varianti sono ammesse, nonch�, in base al 
						successivo comma 3, specificato quali requisiti minimi 
						esse devono rispettare e con quali modalit� esse devono 
						essere presentate. Va poi ricordato che, come prescritto 
						dal comma 4, le stazioni appaltanti possono prendere in 
						considerazione soltanto le varianti che rispondono ai 
						requisiti previsti nella lex specialis e che, ai sensi 
						del comma 5, nel caso di gare relative a servizi e 
						forniture, qualora sia stata autorizzata la 
						presentazioni di varianti, queste non possono essere 
						respinte per il solo fatto che, se accolte, il contratto 
						si trasformerebbe da appalto di servizi ad appalto di 
						forniture oppure da appalto di forniture ad appalto di 
						servizi. Tali prescrizioni riproducono la disciplina 
						contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/18/CE.
						In merito, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato 
						alcuni criteri guida che � opportuno richiamare (cfr. 
						Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1019; sez. V 11 
						luglio 2008 n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; 
						sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; sez. IV, 2 aprile 1997, 
						n. 309):
						a) le varianti possono riguardare le modalit� esecutive 
						dell'opera o del servizio, purch� non si traducano in 
						una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si 
						ponga come del tutto alternativo rispetto a quello 
						voluto dalla stazione appaltante;
						b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia 
						migliorativa rispetto al progetto base;
						c) l'offerente deve dare contezza delle ragioni che 
						giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle 
						singole prescrizioni progettuali;
						d) l'offerente deve fornire la prova che la variante 
						garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della 
						stazione appaltante sottese alla prescrizione variata;
						e) la lex specialis deve specificare i criteri 
						motivazionali in base ai quali vanno espresse la 
						valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le 
						varianti ai fini della determinazione dell'offerta 
						economicamente pi� vantaggiosa;
						f) la commissione giudicatrice ha un ampio margine di 
						discrezionalit� nell'ambito della determinazione 
						dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa.
						Il tema delle varianti in sede di offerta porrebbe, 
						secondo alcuni interpreti, l'ulteriore problema 
						dell'individuazione del discrimen tra variante al 
						progetto posto a base di gara e proposta migliorativa 
						del progetto posto a base di gara: la prima, sarebbe 
						ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara, 
						mentre la seconda sarebbe sempre ammessa. Alla luce 
						della normativa e dei criteri guida di cui alla 
						giurisprudenza citata (in particolare, Cons. St., V, 16 
						maggio 2008, n. 3481), una simile distinzione non pare 
						avere effetti in concreto, in quanto la lex specialis 
						deve specificare non solo se la variante � o non � 
						ammessa, ma anche quali sono i limiti entro i quali, se 
						ammessa nel bando di gara, essa deve essere offerta. 
						Detti limiti, possono essere stabiliti in positivo o in 
						negativo, nel senso che � ammissibile sia indicare quale 
						migliorie sono possibili - perch� d'interesse della 
						stazione appaltante - sia stabilire quali migliorie non 
						possono essere proposte - in quanto non di interesse 
						della stazione appaltante (cfr. determinazione n. 5 del 
						2011 e pareri sulla normativa del 13 marzo 2012 - REG 
						25/2011).