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schemi di bandi di gara

 

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1. Orientamenti interpretativi

Il presente documento, denominato "bando quadro", ha come obiettivo generale l'enucleazione delle tipologie di "cause tassative di esclusione" che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono/devono inserire nei documenti di gara.

Secondo l'art. 46, comma 1-bis, l'esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara � collegata al verificarsi di uno o pi� dei seguenti presupposti:

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ovvero da altre disposizioni di legge vigenti;

2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

3) non integrit� del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarit� relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. La norma trova applicazione generalizzata sia ai settori ordinari che ai settori speciali, in virt� di quanto disposto dall'art. 206, comma 1, del Codice (nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 del d.l. n. 70/2011, comma 2, lett. ee). Non assume rilievo l'importo del contratto, che pu�, quindi, essere sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie. In base all'espressa previsione del comma 3 dell'art. 4, come modificato a seguito della legge di conversione, il comma 1-bis dell'art. 46 si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del "Decreto Sviluppo" (14 maggio 2011), nonch�, in caso di contratti stipulati senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La ratio ispiratrice delle nuove disposizioni � agevolmente rinvenibile nell'intento di garantire un concreto rispetto dei principi di massima partecipazione e di concorrenza nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali.

La finalit� perseguita dal legislatore emerge dall'art. 4, comma 1, lett n), del Decreto Sviluppo, laddove si evidenzia che le modifiche in questione sono volte a prevedere la �tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara�.

La ratio della novella � ulteriormente dettagliata nella relazione illustrativa del Decreto Sviluppo, secondo la quale l'intento � quello di effettuare una �tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante�, limitando �le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici�.

Al riguardo, occorre evidenziare che, bench� letteralmente la rubrica dell'art. 46 menzioni la "tassativit�" delle cause di esclusione, la norma di cui al comma 1 -bis introduce, in effetti, un principio di "tipizzazione" delle stesse, poich� indica, alle stazioni appaltanti ed alla stessa Autorit�, i vincoli ed i criteri da seguire nell'individuazione delle ipotesi legittime di esclusione, allorch� redigono, rispettivamente, i documenti di gara ed i bandi-tipo.

Inoltre, l'art. 46, comma 1-bis, nel circoscrivere l'area delle "esclusioni legittime" si caratterizza, in realt�, per una duplice valenza, poich� opera sia in riferimento alla predisposizione della documentazione di gara - delineando i criteri affinch� la previsione esplicita di ipotesi di esclusione possa essere ritenuta legittima - sia con riguardo alla successiva valutazione del comportamento dei concorrenti, in quanto impone di verificare se tale comportamento, anche a prescindere da quanto previsto dalla lex specialis di gara, produca comunque le conseguenze di cui all'art. 46, comma 1- bis del Codice (incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o sulla provenienza della stessa, non integrit� del plico o altre irregolarit� relative alla chiusura tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte) e comporti, pertanto, l'esclusione del concorrente.

Per altro verso, lo stesso art. 46 comma 1-bis dispone la nullit� delle eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi che siano ulteriori rispetto a quelle derivanti dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi ivi prospettate. A sua volta, l'art. 64, comma 4-bis, stabilisce che la tipizzazione delle cause di esclusione debba essere effettuata ex ante dall'Autorit� nei bandi tipo e che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto ivi previsto.

In merito, � da escludersi che la deroga possa riguardare qualunque indicazione contenuta nel bando quadro e nei bandi tipo, poich� a ci� osterebbe proprio l'ultimo periodo dell'art. 46, comma 1-bis. Dal combinato disposto dei citati articoli 64 comma 4-bis e 46, comma 1-bis deriva, quindi, che le eventuali deroghe al bando tipo, ancorch� motivate, non possono consistere nell'introduzione di clausole contrastanti con il disposto del citato art. 46 comma 1-bis, atteso che le stesse sarebbero affette da nullit�. La sanzione di nullit�, in luogo di quella classica dell'annullabilit� dell'atto amministrativo, induce infatti a ritenere che le clausole di bandi e lettere invito, che prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara, senza necessit� di annullamento giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente documento contiene una prima attuazione del dettato normativo, in quanto indica le cause di esclusione legittime secondo i criteri stabiliti dall'art. 46, comma 1-bis pi� volte citato. Il bando quadro � una cornice di riferimento per orientare il comportamento delle stazioni appaltanti per quanto attiene alla corretta applicazione dell'art. 46 comma 1-bis del Codice, sia in fase di predisposizione della documentazione di gara che nella successiva valutazione del comportamento dei concorrenti, secondo quanto gi� osservato. Le indicazioni contenute nel bando quadro sono prodromiche rispetto all'elaborazione dei modelli specifici distinti per lavori, servizi e forniture (bandi tipo), in quanto mirano ad enucleare un minimo comune denominatore valevole in via trasversale.

Rispetto alle cause tipizzate nel bando quadro, le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero agli ulteriori criteri previsti dall'art. 46, comma 1-bis del Codice.

Occorre, altres�, puntualizzare che le indicazioni fornite nel presente documento circa la verifica del possesso dei requisiti andranno necessariamente riconsiderate alla luce dell'entrata in funzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorit� dall'art. 62-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si rammenta, in proposito che, ex art. 6-bis, comma 1, del Codice, dal 1� gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara sar� acquisita nella BDNCP. L'Autorit� stabilir� con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali � obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDNCP, nonch� i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Il presente documento � suddiviso, per comodit� di lettura, secondo le tre categorie previste dall'art. 46, comma 1-bis, ed in particolare:

1. Parte I, Adempimenti previsti dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti;

2. Parte II, Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell' offerta;

3. Parte III Irregolarit� concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara (non integrit� del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarit� relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte).

Detta suddivisione non �, tuttavia, da intendersi in maniera rigida, giacch� sussistono ipotesi di esclusione riconducibili contemporaneamente a pi� di una delle menzionate categorie.