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5.1.2 Raggruppamenti sovrabbondanti

Alcune precisazioni sono necessarie anche con riguardo alla discussa tematica del cd. raggruppamento sovrabbondante. L'Autorit� garante della concorrenza e del mercato ha sviluppato, nel tempo, un orientamento consistente nel suggerire alle stazioni appaltanti la possibilit� di inserire nei bandi di gara clausole di esclusione dei raggruppamenti costituiti da due o pi� imprese che gi� singolarmente posseggono i requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara. La costituzione di un raggruppamento che, nel concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere "macroscopicamente" anticoncorrenziale si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che, al pari dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. La possibilit� di escludere i raggruppamenti dovrebbe, quindi, fondarsi sulla contemporanea convergenza di elementi di carattere formale (il possesso dei requisiti) e sostanziale (le concrete potenzialit� anticoncorrenziali del raggruppamento), la cui verifica andrebbe operata della stazione appaltante per accertare la sussistenza di una volont� collusiva delle imprese partecipanti al raggruppamento. La previsione di una siffatta clausola di esclusione � espressamente consentita per le gare indette per l'affidamento dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. d) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito dalla legge 15 settembre 2011 n. 148), secondo cui, al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere l'esclusione di "forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento''. La norma consente quindi alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito l'esclusione di raggruppamenti sovrabbondanti al verificarsi di effetti restrittivi della concorrenza..

Per le gare in settori diversi dai servizi pubblici locali, la posizione della giurisprudenza amministrativa non � concorde. E' stato posto in rilievo che la vigente disciplina degli appalti pubblici non vieta ad imprese gi� selezionate nella fase di prequalificazione - e, dunque, gi� in possesso dei requisiti di partecipazione - di associarsi temporaneamente in vista della gara e che, pertanto, un raggruppamento sovradimensionato non pu� considerarsi, di per s�, vietato. L'art. 37, comma 12, del Codice prevede, infatti, che, in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo hanno la facolt� di presentare un'offerta o di trattare per s� o quale mandatario di operatori riuniti.

Si ritiene, quindi, non ammissibile un divieto generale di partecipazione per i raggruppamenti "sovrabbondanti"; la stazione appaltante potr� valutare l'inserimento di una clausola di esclusione del tenore di quella prevista per i servizi pubblici locali, motivandola in relazione all'assetto del mercato ed all'entit� dell'appalto, fermo restando che l'esclusione non pu� mai essere automatica ma potr� essere comminata qualora il raggruppamento sia, in concreto macroscopicamente anti concorrenziale.