L'art. 37, ai commi 18 e 19, indica i casi in cui sono
ammissibili modifiche soggettive della composizione dei
raggruppamenti a seguito del verificarsi di eventi
patologici che colpiscono il mandante o il mandatario.
Con specifico riguardo alla normativa antimafia, si
sottolinea quanto disposto dall'art. 95 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonch� nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136")
circa il fatto che, se taluna delle situazioni dalle
quali emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa (cfr.
artt. 84, comma 4 e 91, comma 7 del medesimo Codice
delle leggi antimafia) interessa un'impresa diversa da
quella mandataria che partecipa ad un raggruppamento
temporaneo, �le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre
imprese partecipanti quando la predetta impresa sia
estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del contratto. La sostituzione pu� essere effettuata
entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto qualora esse pervengano
successivamente alla stipulazione del contratto�.
Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, �
ammissibile il recesso di una o pi� imprese dal
raggruppamento (e non l'aggiunta o la sostituzione), a
patto che i rimanenti soggetti siano comunque in
possesso dei requisiti di qualificazione per le
prestazioni oggetto dell'appalto. Tale limitata facolt�
pu� essere esercitata sia dopo l'aggiudicazione che in
costanza di gara (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato n. 8/2012), a condizione che la modifica della
compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per
esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del
consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione
dalla gara per difetto dei requisiti in capo al
componente che recede (sul punto, si veda anche Cons.
St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842). In altri
termini, il recesso dell'impresa componente, nel corso
della procedura di gara, non pu� valere a sanare ex post
una situazione di preclusione all'ammissione alla
procedura sussistente al momento dell'offerta, in
ragione della esistenza, a suo carico, di cause di
esclusione.