Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o
tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice deve
avvenire nel rispetto della par condicio competitorum e,
quindi, la regolarizzazione non pu� in alcun caso essere
riferita agli elementi essenziali della domanda o
dell'offerta e non deve essere consentita nell'ipotesi
di documentazione del tutto assente; diversamente, si
realizzerebbe un'alterazione degli elementi essenziali
dell'offerta, che devono essere sempre presenti ab
origine ed una lesione del carattere perentorio del
termine per la presentazione dell'offerta stessa.
In altri termini, la regolarizzazione pu� operare
soltanto qualora si tratti di completare o chiedere
chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che
siano stati comunque presentati e non anche quando si
tratti di produrre documenti in toto assenti, bench�
imposti per la partecipazione alla gara. A titolo
esemplificativo, fermo restando che le valutazioni circa
la possibilit� di esercitare il potere- dovere di
richiedere integrazioni e chiarimenti devono
necessariamente essere operate dalla stazione
appaltante, � possibile procedere ad integrazione
documentale a fronte di un certificato camerale,
presentato da un offerente, incompleto perch� privo di
alcune pagine, ma contenente gli estremi relativi alla
iscrizione nel registro delle imprese, alla
denominazione sociale, alla forma giuridica, alla sede
sociale, alla data di costituzione ed alla durata della
societ�. Nell'ipotesi in esame � chiaro, infatti che si
� di fronte ad un errore evidente nella confezione
dell'atto il quale, seppure incompleto, non pu� essere
considerato come inesistente od omesso. Parimenti,
appare ammissibile che il concorrente regolarizzi il
documento di identit� presentato ma non in corso di
validit�.