Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto
delle condizioni dettate dall'art. 118 che impone, inter
alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei
lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle
forniture o parti di servizi e forniture che intende
subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta
(comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto
essenziale in vista della successiva autorizzazione al
subappalto da parte della stazione appaltante e non ai
fini della partecipazione alla gara: da ci� consegue che
l'erroneit� e/o la mancanza della dichiarazione non pu�
essere, di per s�, assunta a fondamento di un
provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un
impedimento per l' aggiudicataria a ricorrere al
subappalto, di modo che la stessa dovr� provvedere
direttamente all'esecuzione dei lavori, ove in possesso
dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione
dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota
della prestazione che il candidato intende subappaltare
potr� costituire causa di esclusione qualora questa sia
necessaria per documentare il possesso dei requisiti
richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di
presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in
proprio la prestazione. Per i lavori pubblici, infatti,
devono rammentarsi i principi di cui all'art. 92 del
Regolamento:
- comma 1, secondo periodo: �I requisiti relativi alle
categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono
da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente�;
- comma 3, ultimo periodo: �Irequisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono
posseduti dalla mandataria con riferimento alla
categoria prevalente�;
- comma 7, primo periodo: �In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione
alla gara, il concorrente, singolo o riunito in
raggruppamento, che non possiede la qualificazione in
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma
2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o
dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti
mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di
cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto,
con riferimento alla categoria prevalente�.
Ci� comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra
le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a
qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in
possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in
alternativa, non abbia indicato nell'offerta
l'intenzione di procedere al loro subappalto, la
stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla
gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso,
qualora aggiudicatario, non potrebbe n� eseguire
direttamente le lavorazioni n� essere autorizzato a
subappaltarle. La normativa citata non comporta, quindi,
l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in
sede in offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012,
n. 3563), ma l'obbligo di indicare le quote che il
concorrente intende subappaltare qualora non in possesso
della qualificazione per la categoria scorporabile,
fermo restando che la qualificazione "mancante" deve
essere comunque posseduta in relazione alla categoria
prevalente, dal momento che ci� tutela la stazione
appaltante circa la sussistenza della capacit� economico
finanziaria da parte dell'impresa.
In particolare, il comma 7 dell'art. 92 del Regolamento
d� attuazione a quanto previsto all'art. 37, comma 11
del Codice a proposito dei requisiti che devono
possedere i soggetti affidatari dei lavori quando si
tratti di eseguire opere o lavori super specialistici.
Come noto, qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessit� tecnica (quali strutture, impianti
e opere speciali) e qualora una o pi� di tali opere
superi in valore il quindici per cento dell'importo
totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in
grado di realizzare le predette componenti, possono
utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo (ossia del trenta per
cento). In altre parole, la previsione in parola dispone
che, con riferimento ai lavori di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 554/1999 (ora, art. 107, comma 2, del
Regolamento, la cui entrata in vigore � stata prorogata
di 180 giorni dal d.l. 6 giugno 2012, n. 73), dal
momento che per essi (qualora superino il quindici per
cento del valore dell'appalto) vige in divieto di
subappalto oltre il limite del trenta per cento (al pari
di quanto accade per la categoria prevalente), il
concorrente deve possedere i requisiti per almeno il
settanta per cento di tale categoria (questa volta, a
differenza di quanto � previsto per la categoria
prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire
integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi
la facolt� di subappaltarne il trenta per cento); il
restante trenta per cento (relativo alle categorie
superspecialistiche scorporabili oltre il quindici per
cento) pu� essere coperto dai requisiti richiesti per la
categoria prevalente.
Ne deriva che, se il concorrente che partecipa alla gara
per la categoria prevalente dovesse essere privo della
categoria relativa ad una delle categorie di cui
all'art.72, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, e qualora
la stessa categoria superi l'anzidetta percentuale
(quindici per cento), lo stesso concorrente dovr�
costituire un raggruppamento temporaneo tra imprese, al
quale dovr� essere chiamato a partecipare un operatore
in possesso di detta categoria, almeno nei limiti qui
sopra ricordati.
In ogni caso, essendo tutte le categorie di lavorazioni
di cui trattasi a qualificazione obbligatoria, il
soggetto che operer� in subappalto dovr�, comunque,
essere in possesso di qualificazione adeguata alle
lavorazioni da eseguire.
In ultimo, la norma precisa che il bando di gara,
l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano
lavorazioni relative ad una o pi� categorie di cui al
citato art. 72, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, di
importo singolarmente superiore al quindici per cento,
ancorch� di importo inferiore a 150.000 euro, indicano
per ciascuna categoria i requisiti di qualificazione ex
art. 90 del Regolamento.