Bandi Tipo .it

schemi di bandi di gara

 

home

 

 

 

Contatti

 

<<

>>

6. Ricorso al subappalto

Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 118 che impone, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara: da ci� consegue che l'erroneit� e/o la mancanza della dichiarazione non pu� essere, di per s�, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l' aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovr� provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, ove in possesso dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potr� costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione. Per i lavori pubblici, infatti, devono rammentarsi i principi di cui all'art. 92 del Regolamento:

- comma 1, secondo periodo: �I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente�;

- comma 3, ultimo periodo: �Irequisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente�;

- comma 7, primo periodo: �In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente�.

Ci� comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe n� eseguire direttamente le lavorazioni n� essere autorizzato a subappaltarle. La normativa citata non comporta, quindi, l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563), ma l'obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione "mancante" deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ci� tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacit� economico finanziaria da parte dell'impresa.

In particolare, il comma 7 dell'art. 92 del Regolamento d� attuazione a quanto previsto all'art. 37, comma 11 del Codice a proposito dei requisiti che devono possedere i soggetti affidatari dei lavori quando si tratti di eseguire opere o lavori super specialistici.

Come noto, qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit� tecnica (quali strutture, impianti e opere speciali) e qualora una o pi� di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo (ossia del trenta per cento). In altre parole, la previsione in parola dispone che, con riferimento ai lavori di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 554/1999 (ora, art. 107, comma 2, del Regolamento, la cui entrata in vigore � stata prorogata di 180 giorni dal d.l. 6 giugno 2012, n. 73), dal momento che per essi (qualora superino il quindici per cento del valore dell'appalto) vige in divieto di subappalto oltre il limite del trenta per cento (al pari di quanto accade per la categoria prevalente), il concorrente deve possedere i requisiti per almeno il settanta per cento di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto � previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facolt� di subappaltarne il trenta per cento); il restante trenta per cento (relativo alle categorie superspecialistiche scorporabili oltre il quindici per cento) pu� essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.

Ne deriva che, se il concorrente che partecipa alla gara per la categoria prevalente dovesse essere privo della categoria relativa ad una delle categorie di cui all'art.72, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, e qualora la stessa categoria superi l'anzidetta percentuale (quindici per cento), lo stesso concorrente dovr� costituire un raggruppamento temporaneo tra imprese, al quale dovr� essere chiamato a partecipare un operatore in possesso di detta categoria, almeno nei limiti qui sopra ricordati.

In ogni caso, essendo tutte le categorie di lavorazioni di cui trattasi a qualificazione obbligatoria, il soggetto che operer� in subappalto dovr�, comunque, essere in possesso di qualificazione adeguata alle lavorazioni da eseguire.

In ultimo, la norma precisa che il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o pi� categorie di cui al citato art. 72, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, di importo singolarmente superiore al quindici per cento, ancorch� di importo inferiore a 150.000 euro, indicano per ciascuna categoria i requisiti di qualificazione ex art. 90 del Regolamento.