L'art. 46, comma 1-bis prevede, accanto alla esclusione
per violazione di norme, le seguenti ulteriori ipotesi:
1) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta;
2) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali.
Al riguardo, merita rammentare che, ai sensi degli artt.
73 e
74 del Codice:
- le domande di partecipazione e le offerte contengono
gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare il candidato ed il
suo indirizzo, nonch� la procedura a cui la domanda di
partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre,
corredate dei documenti prescritti dal bando;
- le offerte contengono gli elementi prescritti dal
bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente ed il suo indirizzo, nonch� la procedura cui
si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della
prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni
relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell'
art. 73 ed il comma 5 dell'art. 74 prevedono che le
stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali
menzionati, nonch� gli altri elementi e documenti
necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di
proporzionalit� in relazione all'oggetto del contratto
ed alle finalit� dell'offerta.
E' onere delle stazioni appaltanti redigere in modo
chiaro la documentazione di gara, evidenziando gli
adempimenti posti a pena di esclusione. Si rammenta,
inoltre, che nell'interpretazione delle clausole del
bando deve darsi prevalenza alle espressioni letterali
in esse contenute, escludendo ogni procedimento
ermeneutico in funzione integrativa diretto ad
evidenziare pretesi significati e ad ingenerare
incertezze nell'applicazione. Inoltre, tutte le
disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti,
lo svolgimento e la conclusione della gara, siano esse
contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei
loro allegati (capitolati, convenzioni e simili),
concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono,
nel loro insieme, la lex specialis, per cui, in caso di
oscurit� ed equivocit�, un corretto rapporto tra
Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei
principi generali del buon andamento dell'azione
amministrativa e di imparzialit� e di quello specifico
enunciato nell'art. 1337 c.c. (dovere di buona fede
delle parti nello svolgimento delle trattative), impone
che di quella disciplina sia data una lettura idonea a
tutelare l'affidamento degli interessati,
interpretandola per ci� che essa espressamente dice, e
restando il concorrente dispensato dal ricostruire,
attraverso indagini ermeneutiche ed integrative,
ulteriori ed inespressi significati (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, sentenza 22.6.2012, n. 3687).