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2. La sottoscrizione dell'offerta

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere debitamente sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa concorrente o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volont� del concorrente, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Codice dei contratti.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorit�, la sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione costituisce lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternit� ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volont� in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale dell'offerta, perch� ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la seriet�, l'affidabilit� dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Proprio tale funzione rende la sottoscrizione condizione essenziale per l'ammissibilit� dell'offerta sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale e, pertanto, la sua mancanza (o l'impossibilit� di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perch� illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validit� della manifestazione di volont� contenuta nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullit� delle stesse (e la conseguente irricevibilit�), a garanzia della par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011). Quanto precede vale, chiaramente, sia con riguardo all'offerta economica che all'offerta tecnica ed anche in assenza di una esplicita comminatoria della lex specialis; in caso di R.T.I. costituendo, � necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo. Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilit� dell'offerta/domanda di partecipazione e la loro insostituibilit� (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti - quali l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalit� del legale rappresentante.

Quanto alla dibattuta questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, � da escludersi la necessit� di sottoscrizione su ogni pagina, in quanto detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce, ovvero in chiusura del documento (e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volont� di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilit�. Qualora l'offerta, come spesso avviene per l'offerta tecnica nel caso di appalti di lavori, sia composta da una serie eterogenea di elaborati, l'offerta potr� dirsi validamente sottoscritta qualora il concorrente presenti un "documento di offerta" che elenca i documenti di cui la stessa si compone assumendo espressamente la responsabilit� di quanto ivi dichiarato.

Occorre specificare che la sottoscrizione dell'offerta costituisce un adempimento di carattere essenziale anche in caso di procedura telematica di gara; vale in proposito quanto disposto dall'art. 77, comma 6, lett. b) del Codice, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lgs. n. 82/2005.

Per altro verso, non pu� essere richiesta a pena di esclusione l'allegazione del documento di identit� per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perch� quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perch� l'allegazione di copia del documento di identit� �, di norma, gi� prescritta dal disciplinare di gara all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 21; parere, 20 ottobre 2011 n. 183; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012 n. 1397).