Le offerte e le domande di partecipazione devono essere
debitamente sottoscritte da parte del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa
concorrente o, comunque, da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnare la volont� del
concorrente, ai sensi degli artt.
73 e
74 del Codice dei
contratti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
amministrativa e dell'Autorit�, la sottoscrizione
dell'offerta e della domanda di partecipazione
costituisce lo strumento mediante il quale l'autore fa
proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la
paternit� ed a vincolare l'autore alla manifestazione di
volont� in esse contenuta. Detta sottoscrizione
costituisce, pertanto, un elemento essenziale
dell'offerta, perch� ha la funzione di ricondurre al suo
autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto
del contratto verso il corrispettivo richiesto ed
assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la
seriet�, l'affidabilit� dell'offerta stessa (cfr. AVCP,
parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30
luglio 2009). Proprio tale funzione rende la
sottoscrizione condizione essenziale per l'ammissibilit�
dell'offerta sia sotto il profilo formale sia sotto il
profilo sostanziale e, pertanto, la sua mancanza (o
l'impossibilit� di attribuirla ad un soggetto specifico,
ad esempio perch� illeggibile e priva della menzione
della qualifica del sottoscrittore) inficia la validit�
della manifestazione di volont� contenuta
nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la
nullit� delle stesse (e la conseguente irricevibilit�),
a garanzia della par condicio dei partecipanti (cfr.
Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25
gennaio 2011). Quanto precede vale, chiaramente, sia con
riguardo all'offerta economica che all'offerta tecnica
ed anche in assenza di una esplicita comminatoria della
lex specialis; in caso di R.T.I. costituendo, �
necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al
raggruppamento temporaneo. Si specifica che la
sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine
di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che
pregiudicherebbero l'attendibilit� dell'offerta/domanda
di partecipazione e la loro insostituibilit� (in tal
senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).
Peraltro, deve ritenersi che il requisito della
sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di
forme equipollenti - quali l'apposizione di una sigla,
in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa
ed alle generalit� del legale rappresentante.
Quanto alla dibattuta questione della collocazione della
sottoscrizione all'interno dell'offerta, � da escludersi
la necessit� di sottoscrizione su ogni pagina, in quanto
detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed
oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della
firma in calce, ovvero in chiusura del documento (e non
sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del
documento; in tal senso, Cons. St., sez. V, 20 aprile
2012, n. 2317), come volont� di adesione a quanto
offerto e come consapevole assunzione della relativa
responsabilit�. Qualora l'offerta, come spesso avviene
per l'offerta tecnica nel caso di appalti di lavori, sia
composta da una serie eterogenea di elaborati, l'offerta
potr� dirsi validamente sottoscritta qualora il
concorrente presenti un "documento di offerta" che
elenca i documenti di cui la stessa si compone assumendo
espressamente la responsabilit� di quanto ivi
dichiarato.
Occorre specificare che la sottoscrizione dell'offerta
costituisce un adempimento di carattere essenziale anche
in caso di procedura telematica di gara; vale in
proposito quanto disposto dall'art. 77, comma 6, lett.
b) del Codice, secondo cui le offerte presentate per via
telematica possono essere effettuate solo utilizzando la
firma elettronica digitale come definita e disciplinata
dal d.lgs. n. 82/2005.
Per altro verso, non pu� essere richiesta a pena di
esclusione l'allegazione del documento di identit� per
la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perch�
quest'ultima non ha valore giuridico di
"autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia
perch� l'allegazione di copia del documento di identit�
�, di norma, gi� prescritta dal disciplinare di gara
all'interno della busta contenente la documentazione
amministrativa (cfr. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 21;
parere, 20 ottobre 2011 n. 183; in senso analogo, T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012 n. 1397).