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3. Modalit� di presentazione delle dichiarazioni sostitutive

In base al combinato disposto degli artt. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilit�, anche penale, in conseguenza della eventuale falsit� dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto � privo di un elemento essenziale, perch� possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui � destinato. Da ci� consegue, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva non sottoscritta � insuscettibile di successiva sanatoria (Cons. St. sez. V sent. 5489/2002), pena la violazione della par condicio competitorum.

La dichiarazione pu� essere resa utilizzando una pluralit� di fogli separati tra loro, apponendo un'unica sottoscrizione nell'ultima pagina, dal momento che non si rinviene, nella normativa vigente, un obbligo di sottoscrizione su ogni pagina della dichiarazione (cfr. art. 38 del d.P.R. 445/2000) e che detto onere non sembra rispondere ad alcun apprezzabile interesse della pubblica amministrazione, non potendo, di per s�, evitare la produzione di dichiarazioni mendaci. Inoltre, la sottoscrizione in calce sta a significare l'appropriazione del contenuto complessivo dell'atto, senza che il dichiarante possa "sezionarne" il contenuto in un momento successivo al rilascio. Una ulteriore formalit� concerne l'indicazione della data di rilascio della dichiarazione che, secondo recente giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 336/2011), a cui si ritiene di aderire, non � determinante per la validit� dell'atto, in quanto il riferimento temporale pu� essere agevolmente individuato nella data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Parimenti, non costituisce un requisito sostanziale per la validit� delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 il richiamo alle sanzioni penali previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci. Per giurisprudenza consolidata, invece, l' allegazione della copia del documento di identit� costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le generalit� del dichiarante, ma anche la riferibilit� della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda, ex multis, Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1524). La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una carenza non superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 46 del Codice. Appare, al contrario, ammissibile ammettere il concorrente a regolarizzare il documento di identit� presentato, ma scaduto.

Quanto al contenuto della dichiarazione sostitutiva, questa deve avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicit�, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post, da parte della stazione appaltante.