In base al combinato disposto degli artt. 46 e 47 ed
alla definizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R.
445/2000, la dichiarazione sostitutiva deve essere
debitamente sottoscritta, in quanto solamente la
sottoscrizione costituisce fonte di responsabilit�,
anche penale, in conseguenza della eventuale falsit�
dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto � privo
di un elemento essenziale, perch� possa venire in
esistenza in relazione alla funzione cui � destinato. Da
ci� consegue, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva
non sottoscritta � insuscettibile di successiva
sanatoria (Cons. St. sez. V sent. 5489/2002), pena la
violazione della par condicio competitorum.
La dichiarazione pu� essere resa utilizzando una
pluralit� di fogli separati tra loro, apponendo un'unica
sottoscrizione nell'ultima pagina, dal momento che non
si rinviene, nella normativa vigente, un obbligo di
sottoscrizione su ogni pagina della dichiarazione (cfr.
art. 38 del d.P.R. 445/2000) e che detto onere non
sembra rispondere ad alcun apprezzabile interesse della
pubblica amministrazione, non potendo, di per s�,
evitare la produzione di dichiarazioni mendaci. Inoltre,
la sottoscrizione in calce sta a significare
l'appropriazione del contenuto complessivo dell'atto,
senza che il dichiarante possa "sezionarne" il contenuto
in un momento successivo al rilascio. Una ulteriore
formalit� concerne l'indicazione della data di rilascio
della dichiarazione che, secondo recente giurisprudenza
(T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 336/2011), a cui
si ritiene di aderire, non � determinante per la
validit� dell'atto, in quanto il riferimento temporale
pu� essere agevolmente individuato nella data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Parimenti, non costituisce un requisito sostanziale per
la validit� delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 il richiamo alle sanzioni penali previste per
il rilascio di dichiarazioni mendaci. Per giurisprudenza
consolidata, invece, l' allegazione della copia del
documento di identit� costituisce un elemento essenziale
per il perfezionamento della dichiarazione medesima,
consentendo di comprovare non solo le generalit� del
dichiarante, ma anche la riferibilit� della
dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda,
ex multis, Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1524).
La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una
carenza non superabile con successiva integrazione dei
documenti ai sensi dell'art. 46 del Codice. Appare, al
contrario, ammissibile ammettere il concorrente a
regolarizzare il documento di identit� presentato, ma
scaduto.
Quanto al contenuto della dichiarazione sostitutiva,
questa deve avere i caratteri della completezza,
correttezza e veridicit�, sufficienti a dimostrare il
possesso dello specifico requisito di gara e consentire
il controllo ex post, da parte della stazione
appaltante.