Bandi Tipo .it

schemi di bandi di gara

 

home

 

 

 

Contatti

 

<<

>>

3. Accettazione delle condizioni generali di contratto

Si ritiene legittimo prescrivere a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara. Ci� avviene, di norma, mediante una espressa dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di aver esatta cognizione del contenuto delle stesse. Pi� in dettaglio, a titolo esemplificativo, vengono previste:

(i) l'accettazione senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;

(ii) la dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonch� di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ci� nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

(iii) l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonch� la stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili;

(iv) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilit� dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

(v) l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di Protocolli di Legalit� sottoscritti dalle stazioni appaltanti con le prefetture territorialmente competenti relativi all'esecuzione del contratto.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo a tale ultimo profilo. I cd. protocolli di legalit� sono accordi che le pubbliche amministrazioni possono stipulare al fine di sancire un comune impegno ad assicurare la legalit� e la trasparenza nell'esecuzione di una data opera o nell'erogazione di dati servizi o forniture, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonch� per la verifica della sicurezza e della regolarit� dei luoghi di lavoro. Nei protocolli, le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalit� di prevenzione indicate. Tipico � il caso dell'impegno a denunciare eventuali richieste illecite di danaro, tentativi di estorsione, intimidazioni o condizionamenti avanzati nei confronti dell'impresa prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto.

Analogamente, il cd. patto di legalit� o di integrit� configura un sistema di condizioni (o requisiti) la cui accettazione �, talora, presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi.

In proposito, si osserva che, mediante la sottoscrizione del patto d'integrit� al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetti, in realt�, regole che rafforzano comportamenti gi� doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione della gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012 n. 2657; Cons. St., sentenza 9 settembre 2011, n. 5066). Pertanto, deve ritenersi che la previsione dell'accettazione dei protocolli di legalit� e dei patti di integrit� quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalit� organizzata nel settore degli appalti.