Deve essere ricondotta all'incertezza sul contenuto
dell'offerta la presentazione di offerte condizionate o
con riserve. L'offerta condizionata � vietata per
principio generale in materia di appalti - codificato
dall'art. 72 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ("Qualunque sia
la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per
telegramma, n� le offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri") - , in quanto la stessa,
non essendo, univoca ed idonea a manifestare una volont�
certa dell'impresa, non pu� costituire, per la pubblica
amministrazione, un'offerta suscettibile di valutazione,
Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd.
offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11,
comma 6 del Codice, secondo cui "ciascun concorrente non
pu� presentare pi� di un'offerta": deve, al contrario,
ribadirsi il principio della unicit� dell'offerta, che
impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica
proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde
non soltanto alla necessit� di garantire l'effettiva par
condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far
emergere la migliore offerta nella gara. In particolare,
si specifica che l'offerta tecnica non pu� contenere al
suo interno una pluralit� di proposte progettuali tra
loro alternative, fermo restando quanto osservato a
proposito dell'applicazione della disciplina delle
varianti.
Secondo la consolidata posizione dell'Autorit�, non vi
sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione
di offerte in aumento rispetto all' importo a base di
gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415
(c.d. Merloni ter) al precipuo fine di impedire
lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla
preventiva programmazione e ribadito dall'art. 82, comma
1, del Codice. Detto divieto deve ritenersi sussistente
qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara
e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al
prezzo pi� basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che
nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. Con
riguardo a tale ultimo profilo, si rammenta che l'art.
283, comma 3 del Regolamento, nel delineare la procedura
in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il
criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa,
contiene un esplicito riferimento alla lettura dei
"ribassi espressi in lettere" e delle riduzioni delle
offerte economiche.