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4. Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Deve essere ricondotta all'incertezza sul contenuto dell'offerta la presentazione di offerte condizionate o con riserve. L'offerta condizionata � vietata per principio generale in materia di appalti - codificato dall'art. 72 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ("Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, n� le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri") - , in quanto la stessa, non essendo, univoca ed idonea a manifestare una volont� certa dell'impresa, non pu� costituire, per la pubblica amministrazione, un'offerta suscettibile di valutazione,

Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice, secondo cui "ciascun concorrente non pu� presentare pi� di un'offerta": deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicit� dell'offerta, che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessit� di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non pu� contenere al suo interno una pluralit� di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

Secondo la consolidata posizione dell'Autorit�, non vi sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all' importo a base di gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni ter) al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione e ribadito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo pi� basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. Con riguardo a tale ultimo profilo, si rammenta che l'art. 283, comma 3 del Regolamento, nel delineare la procedura in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, contiene un esplicito riferimento alla lettura dei "ribassi espressi in lettere" e delle riduzioni delle offerte economiche.